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INTERPELLANZA

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAPURSO

circa le infrazioni al semaforo rosso rilevate con
PHOTORED
 


 

 

Il sottoscritto Giuseppe Mariani, nella qualità di consigliere comunale e di Presidente del Consiglio comunale di Capurso,

premesso

1.- che con deliberazioni di Giunta comunale n. 2 del 3 gennaio 2002 e n. 45 del 7 marzo 2002, su proposta del comandante dei vigili urbani, è stato disposto  di realizzare due impianti semaforici, muniti di apparati automatici per la rilevazione delle infrazioni agli incroci di via Cellamare, angolo via Manzoni e di via Casamassima angolo bretella di collegamento alla S.S. 100 mediante il sistema del noleggio e manutenzione per cinque anni, la cui ditta dovrà reperirsi mediante gara ad evidenza pubblica;
2.- che con determinazione del responsabile del settore vigilanza n. 184 R.G. del 7 giugno 2002 fu indetta la gara pubblica per l’affidamento del servizio di noleggio ed installazione di due impianti semaforici e strumenti fissi di rilevazione al codice della strada, comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e di tutti gli impianti semaforici esistenti nel territorio comunale;
3.- che a tale gara, di cui si ignorano le forme di pubblicità in relazione al valore presunto, ha partecipato soltanto una ditta, la TEC Service srl di Francavilla Fontana, applicando lo straordinario ribasso dello 0,1% sull’importo a base d’asta pari ad Euro 35,12, aggiudicandosi il servizio e la fornitura per Euro 38,08 per ogni infrazione rilevata dalle apparecchiature e ritenuta valida per essere contestata ad esclusivo giudizio del pubblico ufficiale accertatore a nooma delle vigenti disposizioni di legge ed effettivamente incassata;
4.- che, dopo la stipula del contratto, in data 11 settembre 2002 e fino ad oggi, i semafori da installare alla via di Cellamare, angolo via Manzoni ed alla via Casamassima, angolo bretella di collegamento alla S.S. 100, non sono ancora regolarmente funzionanti, essendo stati attivati solo da pochi giorni con sola luce lampeggiante gialla ed in palese violazione del termine contrattuale di sessanta giorni stabilito dall’articolo 4 del capitolato speciale
3.- che, al contrario, ormai da alcuni mesi sono in funzione apparecchi PHOTORED sui ben più trafficati incroci di via Casamassima angolo via Aldo Moro e di via Epifania angolo via Bari, in palese violazione del contratto della deliberazione giuntale n. 2/2002, che, invece, prevedevano l’installazione degli apparecchi di rilevazione automatica del passaggio col rosso soltanto  agli incroci di via Cellamare angolo via Manzoni e via Casamassima angolo bretella di collegamento con la S.S. 100;
4.- che in relazione a tali ultimi incroci, il sottoscritto ha avuto notizia che sono state elevati numerosi verbali di contestazione di violazioni al codice della strada per passaggio con semaforo rosso, sulla sola base della rilevazione fotografica proveniente dagli apparecchi automatici installati dalla TEC Service srl;
5.- che malgrado la nullità ed illegittimità totale delle contestazioni elevate a carico degli automobilisti, senza alcuna immediata contestazione da parte dei vigili urbani, che, peraltro, non sono mai costantemente presenti per tutta la durata di funzionamento delle apparecchiature, per almeno dieci ore al giorno (art. 2 del capitolato speciale ed articolo 9 del contratto), ad oggi, sono state comunque liquidati in favore della società appaltatrice tutti gli importi di appalto derivanti da quelli corrisposti dai presunti trasgressori per passaggio col rosso alle vie Casamassima angolo via Aldo Moro e via Epifania angolo via Manzoni (che non erano oggetto di gara di appalto.
6.- che il codice della strada non consente di rilevare automaticamente le infrazioni per passaggio a semaforo rosso e senza la presenza ed immediata contestazione da parte dei vigili urbani accertatori;
7.- che tale convincimento del sottoscritto è fondato, oltre che sulla corretta interpretazione del codice della strada, anche sui precedenti giurisprudenziali in materia di PHOTORED, secondo i quali tali apparecchiature possono solo assolvere ad una funzione di ausilio rispetto agli organi accertatori presenti al momento dell’infrazione, non potendo, invece sostituire la presenza degli stessi;
8.- che il Giudice di Pace di Teano, con la nota sentenza del 14 febbraio 2001, ha stigmatizzato l’inaffidabilità e non obiettività di un servizio sostanzialmente gestito da una ditta privata che percepisce un corrispettivo fisso pari a quasi il cinquanta per cento (come nel caso di Capurso) della somma che il trasgressore dovrebbe versare alle casse comunali, sottolinenado che la previsione contrattuale per la quale il pagamento del corrispettivo per ciascuna infrazione è rimessa alla totale discrezione del pubblico ufficiale accertatore, evidenzia da un lato la totale ed illegittima discrezionalità rimessa al pubblico ufficiale accertatore e dall’alltro la possibilità che l’apparecchiatura possa non essere affidabile.

9.- che con sentenza del 19 settembre 2002 il Giudice di Pace di Casamassima ha dichiarato illegittima una contestazione di passaggio con il rosso rilevata con il PHOTORED in quanto “l’accertamento di eventuali infrazioni non possono essere affidate soltanto ad una apparecchiatura fotografica. In pratica, vi deve essere un vigile effettivamente presidiante (non nascosto) e non disattento”. Conseguentemente il medesimo Giudice ha affermato il principio secondo cui “
nel caso di regolamentazione del traffico con impianto semaforico, dotato di apparecchiatura fotografica di rilevamento della infrazione, non può essere delegato solo a detta apparecchiatura, ma deve essere predisposta la presenza di almeno un vigile urbano, possibilmente in posizione prossima e più idonea all’intersezione in modo da accertare e, ove possibile, contestare immediatamente al trasgressore”

Nel caso sottoposto al Giudice di Pace di Casamassima i vigili urbani, pur presenti, presidiavano l’impianto senza fare alcunchè per essere ben visibili e soprattutto usare il fischietto e/o la paletta di dotazione o altro, al fine di fermare o tentare di fermare l’automobilista transitante con il segnale luminoso rosso, anche nelle ipotesi di evidente violazione da parte di un conducente di veicolo, magari condotto ad una velocità moderata e in assenza di traffico e/o reale pericolo, senza redigere immediatamente il verbale di infrazione al codice della strada, ai sensi dell’articolo 385 del regolamento di esecuzione al codice della strada.
10.- che anche il Giudice di Pace di Bari Frugis, con sentenza del mese di  luglio del 2002 ha ritenuto illegittimo il verbale di infrazione a mezzo PHOTORED; tale sentenza è stata di recente confermata dal medesimo ufficio giudiziario con altra sentenza di maggio 2003 del Giudice Orazio Rizzo, con riferimento al Comune di Valenzano.
11.- Non solo. Sull’argomento è intervenuto, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e della balneazione, con la circolare n. 300/A/1/41198/101/3/3/9 dell’8 aprile 2003, avente ad oggetto “le direttive per l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Precisazioni”  Con tale direttiva il Capo della Polizia ha avuto modo di precisare che “Per quanto riguarda la seconda questione, concernente l’impiego di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse dal supermento dei limiti di velocità e dei diviti di sorpasso, si sottolinea che il 1° comma dell’art. 4 (della legge 1.8.2002 n. 168), consente espressamente tale possibilità soltanto per le trasgressioni agli art. 142 e 148 c.d.s.. Pertanto l’utilizzazione di dispositivi e di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse appare, al momento, illegittima”.
11.- Pertanto, sulla base di tutto quanto sopra rilevato, il sottoscritto consigliere comunale, invocando il pieno rispetto del codice della strada per la legittima contestazione della violazione di passaggio a semaforo rosso (articoli 141 e 146 del D.Lgs. 285/92),

INTERPELLA

Il Sindaco del Comune di Capurso affinché risponda ai seguenti quesiti:
A.- Se alla luce della giurisprudenza sopra citata e delle direttive emanate dal Ministero dell’Interno, intenda assicurare il rispetto del codice della strada per tutte le infrazioni di passaggio a semaforo rosso, mediante l’immediata contestazione delle infrazioni da parte di vigili urbani che devono materialmente presenti sul posto, anche per garantire la finalità educativa della contestazione amministrativa.
B.- Se intende restituire agli interessati tutte le somme illegittimamente incassate dal Comune di Capurso sulla base di accertamenti di passaggio a semaforo rosso, effettuati in tempo successivo rispetto all’infrazione e sulla base della sola documentazione fotografica proveniente dalle apparecchiature noleggiate dalla TEC Service srl, in assenza di immediata contestazione da parte dei vigili urbani.
C.- Se intende recuperare, in danno della TEC Service srl tutte le somme frattanto incassate per le rilevazioni diverse da quelle concernenti gli apparecchi fotografici collocati in corrispondenza dei semafori di via Cellamare angolo via Manzoni e via Casamassima angolo bretella di collegamento con la statale 100, atteso che soltanto in tali incroci erano installabili le apparecchiature fotografica dalle quali ricavare la quota parte di corrispettivo per il noleggio delle medesime  e la manutenzione di tutti gli otto impianti semaforici esistenti nel territorio comunale (cfr.  dispositivo della deliberazione di Giunta comunale n. 2/2002), oggetto di gara pubblica, non potendosi consentire variazioni contrattuale che non erano ipoteticamente ed espressamente previste dal bando di gara.
D.- Se la TEC Service srl ha provveduto ed in quali date e forme, a fornire un congruo numero di manifesti di avviso alla cittadinanza, da affiggere prima dell’inizio del funzionamento delle apparecchiature in oggetto.
E.- Se, in relazione alla ritardata installazione ed al ritardato funzionamento delle apparecchiature fotografiche e semaforiche agli incroci previsti dal contratto, intende avvalersi del recesso di cui all’articolo 6 del capitolato speciale di appalto;
F.- Se, tenendo conto della necessità di impiegare almeno un vigile per dieci ore al giorno in prossimità dell’impianto semaforico e fotografico per garantire la legittimità della contestazione della violazione del codice della strada, non ritenga di risolvere il contratto con la TEC Servive srl, a norma dell’articolo 11 del capitolato speciale di appalto, atteso che la legittimità della contestazione dell’infrazione è più che garantita dalla presenza di un vigile urbano, rispetto al quale la prova fotografica è sostanzialmente inutile e come tale comportante una spesa dannosa per le casse comunali, che potrebbero avvantaggiarsi integralmente della reale produttività dei vigili urbani, con un connesso risultato educativo a carico degli automobilisti indisciplinati ed immediatamente fermati.

Si resta in attesa di formale risposta orale nel corso del prossimo consiglio comunale.

Capurso, 3 giugno 2003

                                                                      
Giuseppe Mariani

                                                                              Presidente del Consiglio comunale

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