Proroga cartelle esattoriali: la sospensione degli invii si allunga fino al 28 febbraio
Lo confermava il comunicato stampa del 29 gennaio del Consiglio dei Ministri, lo rende ufficiale il DL n. 7/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio ed in vigore dal 31 gennaio 2021.
L’ufficialità di quanto stabilito nel Consiglio dei Ministri che si è riunito alle 13 del 29 gennaio e che ha previsto un’ulteriore stop fino al 28 febbraio 2021, arriva con la pubblicazione del testo del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Già il comunicato stampa della Presidenza del consiglio dei Ministri del 29 gennaio confermava quanto anticipato dall’Agenzia Ansa.
Il testo del DL 7/2021, è stato pubblicato in GU il 30 gennaio ed è in vigore dal 31 gennaio 2021.
Per quanto riguarda il pagamento delle cartelle cartelle e gli avvisi di addebito e accertamento, c’è il differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie.
I pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2021. Per i soggetti della prima zona rossa la prima scadenza di riferimento è il 21 febbraio 2020.
Viene sospesa fino al 28 febbraio 2021 anche l’attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e degli obblighi che derivano dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (il 19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del Dl n. 3/2021 e fino al 28 febbraio.
Sono interessati i pignoramenti su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Tali obblighi riprenderanno a partire dal 1° marzo 2021.
Viene inoltre prevista la sospensione dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5 mila euro.
Una nuova e breve proroga del periodo di sospensione degli invii, in attesa di una soluzione più duratura che dovrebbe trovare posto nel Decreto Ristori 5.
Il testo del provvedimento ufficializza lo slittamento di un altro mese rispetto a quanto previsto dal decreto-ponte approvato il 14 gennaio 2021.
Tale provvedimento rinviava i termini di un mese, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 che, cadendo di domenica, aveva allungato la sospensione di un giorno in più.
In occasione del convegno Telefisco 2021 Gualtieri aveva sottolineato che il governo era al lavoro per uno scaglionamento degli invii delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e degli atti dell’Agenzia delle Entrate.
La proroga della sospensione fino al 28 febbraio 2021 con molta probabilità sarà un ulteriore passaggio prima di una soluzione più duratura, uno dei punti del Decreto Ristori 5 che, però, sta richiedendo più tempo del previsto.
Per quanto riguarda il pagamento di cartelle, avvisi di addebito e accertamento, il differimento al 28 febbraio 2021 si riferisce a tutte le entrate tributarie e non tributarie.
In altre parole sono interessati i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della prima zona rossa individuata dall’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020.
La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 al 28 febbraio 2021 e tali versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione: entro il 31 marzo 2021.
La sospensione riguarda anche le attività di notifica e pignoramenti: ovvero la notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del Dl n. 3/2021 e fino al 28 febbraio.
Sono interessati quindi stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego o a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non possono essere rese indisponibili e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Dal 1° marzo 2021 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore: la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.
Sono infine interessati i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5 mila euro.
La sospensione opera dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, relativamente alle verifiche di inadempienza che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5 mila euro.
Tali verifiche sono quelle previste in base all’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973.
Per i contribuenti della prima zona rossa la sospensione è iniziata dal 21 febbraio 2020. Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se al 19 maggio 2020 l’agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento, ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Capurso on line – dott. Francesco Cariello Commercialista